AllegatoCapo XII

Art. 101

In vigore dal 1 lug 1962
Il numero complessivo degli ufficiali giudiziari è di 1.550; essi sono addetti all'ufficio unico costituito nelle sedi capoluogo di distretto o di circondario rispettivamente presso la Corte di appello o presso il Tribunale ovvero, nelle altre sedi, alla Pretura. La pianta organica degli ufficiali giudiziari per ogni ufficio è stabilita con decreto motivato del Ministro.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-15;1229#art-a-101

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Art. 101 Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari. — Testo vigente | Portale Normativo