AllegatoSez. II

Art. 89

In vigore dal 1 mar 1960
L'ufficiale giudiziario prosciolto ha diritto al rimborso delle spese di viaggio sostenute per comparire innanzi alla Commissione ed alla relativa, indennità di missione. Può chiedere, altresì, che gli sia corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno per il tempo strettamente indispensabile per prendere visione degli atti del procedimento ed estrarne copia. Il rimborso delle spese di soggiorno è dovuto nella misura stabilita dalla legge per l'indennità di missione. La domanda prevista dal comma precedente dev'essere proposta entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto che proscioglie l'ufficiale giudiziario da ogni addebito su di essa; provvede il presidente della. Corte di appello.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-15;1229#art-a-89

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 89 Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari. — Testo vigente | Portale Normativo