Art. 94
AllegatoSez. II

Art. 94

122 / 189
In vigore dal 1 mar 1960
Il procedimento disciplinare può essere riaperto se l'ufficiale giudiziario cui fu inflitta la sanzione ovvero la vedova o i figli minorenni che possono avere diritto al trattamento di quiescenza adducano nuove prove tali da far ritenere che sia applicabile una sanzione minore o possa essere dichiarato il proscioglimento dall'addebito. La riapertura è disposta dal Ministro su relazione del Direttore generale dell'organizzazione giudiziaria ed il nuovo procedimento si svolge, nelle forme previste dagli , davanti alla Commissione di vigilanza e di disciplina competente a norma del secondo comma dell'. Il Ministro, qualora non ritenga di disporre la riapertura del procedimento, provvede con decreto motivato, sentita la Commissione di vigilanza e di disciplina di cui al comma precedente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-15;1229#art-a-94