Allegato›Sez. II
Art. 82
In vigore dal 1 mar 1960
Le giustificazioni debbono essere presentate entro venti giorni dalla comunicazione delle contestazioni, al capo dell'ufficio presso il quale l'ufficiale giudiziario presta servizio, che vi appone la data della presentazione; il presidente del tribunale o il pretore le trasmette senza ritardo al presidente della Corte di appello.
L'ufficiale giudiziario ha facoltà di consegnare dette giustificazioni in piego chiuso perché siano così trasmesse al presidente della Corte.
Il termine della presentazione delle giustificazioni può essere prorogato, per gravi motivi e per non più di quindici giorni, dal presidente della Corte.
È in facoltà dell'incolpato di rinunciare al termine, purchè lo dichiari espressamente per iscritto.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-15;1229#art-a-82