Allegato›Capo X
Art. 76
In vigore dal 1 mar 1960
Quando la sospensione cautelare sia stata disposta in dipendenza del procedimento penale e questo si concluda con sentenza di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato perché il fatto non sussiste o perché l'ufficiale giudiziario non l'ha commesso, la sospensione è revocata.
Se il procedimento penale si conclude con sentenza di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato per motivi diversi da quelli contemplati nel comma precedente, la sospensione può essere mantenuta qualora nei termini previsti dal successivo comma venga iniziato a carico dell'ufficiale giudiziario procedimento disciplinare a, norma dell'.
Il procedimento disciplinare deve essere promosso dal Ministro entro centottanta giorni dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento o entro quaranta giorni dalla data in cui l'ufficiale giudiziario abbia notificato all'Amministrazione la sentenza stessa.
Trascorso uno dei detti termini, la sospensione cessa e il procedimento disciplinare, per i fatti che formarono oggetto del procedimento penale, non può più essere iniziato.
Qualora il procedimento disciplinare sia stato sospeso a seguito di denuncia all'autorità giudiziaria, la scadenza di uno dei termini predetti estingue il procedimento disciplinare, che non può più essere rinnovato.
Nei casi di revoca, di cessazione della sospensione cautelare o di estinzione del procedimento disciplinare previsti nel presente articolo, l'ufficiale giudiziario ha diritto alla riammissione in servizio e al trattamento economico previsto dall'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-15;1229#art-a-76