AllegatoCapo X

Art. 75

In vigore dal 1 mar 1960
Qualora a seguito del procedimento disciplinare venga inflitta all'ufficiale giudiziario la sospensione, il periodo della sospensione cautelare dev'essere computato nella sanzione. Se la sospensione disciplinare viene inflitta per durata inferiore alla sospensione cautelare sofferta, o se viene inflitta una sanzione minore ovvero se il procedimento si conclude con il proscioglimento, all'ufficiale giudiziario sono dovute, per il tempo eccedente la durata della punizione ovvero per tutto il tempo della sospensione cautelare sofferta, le quote eventualmente accantonate ai sensi dell', salvo integrazione a carico dello Stato, qualora non sia stato raggiunto il trattamento economico minimo garantito previsto dall'. Ai fini della corresponsione dell'eventuale indennità integrativa debbono calcolarsi per i suddetti periodi le quote accantonate e l'assegno alimentare percepiti. Sono dedotte, in ogni caso, le somme corrisposte, a titolo di assegno alimentare.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-15;1229#art-a-75

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 75 Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari. — Testo vigente | Portale Normativo