AllegatoCapo X

Art. 71

In vigore dal 1 mar 1960
Se l'ufficiale giudiziario decede prima della sentenza di assoluzione in sede di revisione del giudicato penale o prima del proscioglimento da ogni addebito in sede di revisione del procedimento disciplinare, la vedova e i figli minorenni hanno diritto al trattamento economico di cui all' che sarebbe spettato all'ufficiale giudiziario durante il periodo di sospensione o di destituzione, nonché agli aumenti periodici di cui ai secondo comma del citato successivamente maturati fino alla data in cui l'ufficiale giudiziario stesso avrebbe raggiunto i limiti massimi di età e di servizio o fino a quello del decesso, se anteriore.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-15;1229#art-a-71

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Art. 71 Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari. — Testo vigente | Portale Normativo