AllegatoCapo X

Art. 69

In vigore dal 1 mar 1960
L'ufficiale giudiziario destituito ai sensi dell' e successivamente assolto nel giudizio penale di revisione con la formula prevista dall'art. 566, comma secondo, del Codice di procedura penale, ha diritto alla riammissione in servizio, anche in soprannumero salvo riassorbimento, dalla data della sentenza di assoluzione e con la medesima anzianità che aveva all'atto della destituzione e riprende il proprio posto in graduatoria. All'ufficiale giudiziario assolto in seguito a giudizio di revisione spetta, per il periodo di destituzione, il trattamento economico previsto dall' e spettano tutti gli altri assegni, non percepiti, a carico dello Stato; detto periodo è, altresì, utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-15;1229#art-a-69

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Art. 69 Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari. — Testo vigente | Portale Normativo