AllegatoCapo X

Art. 65

In vigore dal 1 mar 1960
La destituzione è inflitta: a) per atti i quali rivelino mancanza del senso dell'onore e del senso morale; b) per atti che siano in grave contrasto con i doveri di fedeltà dell'ufficiale giudiziario; c) per grave abuso di autorità o di fiducia; d) per dolosa violazione dei doveri di ufficio che abbia recato grave pregiudizio allo Stato, ad enti pubblici o a privati; e) per illecito uso o distrazione di somme comunque ricevute per ragioni d'ufficio o per connivenza in tali abusi; f) per richiesta o accettazione di illeciti compensi o benefici in relazione ad attività del proprio ufficio: g) per gravi atti d'insubordinazione commessi pubblicamente o per eccitamento all'insubordinazione; h) per istigazione agli atti di cui alla lettera f) dell'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-15;1229#art-a-65

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Art. 65 Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari. — Testo vigente | Portale Normativo