Allegato›Capo X
Art. 62
In vigore dal 1 mar 1960
L'ammenda disciplinare consiste nel pagamento a favore dello Stato di una somma non inferiore a un decimo, nè superiore a un quinto del trattamento economico mensile previsto dall' e determina il ritardo di un anno nell'aumento periodico previsto dallo stesso articolo, a decorrere dalla data in cui verrebbe a scadere il primo aumento successivo alla punizione.
Essa, oltre che negli altri casi previsti dal presente ordinamento, è inflitta:
a) per maggiore gravità dei fatti per i quali è prevista la censura;
b) per contegno scorretto verso i superiori, i colleghi, i dipendenti ed il pubblico;
c) per inosservanza del segreto di ufficio;
d) per tolleranza di irregolarità di servizio o di atti di indisciplina, di contegno scorretto o di abusi da parte del personale dipendente;
e) per essersi avvalso di persona estranea al servizio per eseguire atti del proprio Ministero.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-15;1229#art-a-62