AllegatoCapo X

Art. 62

In vigore dal 1 mar 1960
L'ammenda disciplinare consiste nel pagamento a favore dello Stato di una somma non inferiore a un decimo, nè superiore a un quinto del trattamento economico mensile previsto dall' e determina il ritardo di un anno nell'aumento periodico previsto dallo stesso articolo, a decorrere dalla data in cui verrebbe a scadere il primo aumento successivo alla punizione. Essa, oltre che negli altri casi previsti dal presente ordinamento, è inflitta: a) per maggiore gravità dei fatti per i quali è prevista la censura; b) per contegno scorretto verso i superiori, i colleghi, i dipendenti ed il pubblico; c) per inosservanza del segreto di ufficio; d) per tolleranza di irregolarità di servizio o di atti di indisciplina, di contegno scorretto o di abusi da parte del personale dipendente; e) per essersi avvalso di persona estranea al servizio per eseguire atti del proprio Ministero.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-15;1229#art-a-62

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Art. 62 Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari. — Testo vigente | Portale Normativo