AllegatoCapo X

Art. 63

In vigore dal 1 mar 1960
La sospensione disciplinare importa, per tutta la sua durata, la cessazione dall'esercizio delle funzioni e la privazione di ogni retribuzione e di qualsiasi altri trattamento economico, salvo quanto disposto dall'articolo seguente. La sospensione, oltre che negli altri casi previsti dal presente ordinamento, è inflitta: a) per particolare gravità dei fatti pur i quali è prevista l'ammenda disciplinare; b) per qualsiasi infrazione che dimostri riprovevole condotta, difetto di rettitudine o tolleranza di gravi abusi; c) per denigrazione dell'amministrazione o dei superiori; d) per inosservanza del segreto di ufficio che abbia prodotto grave danno; e) per violazione colposa dei doveri di ufficio che abbia recato grave pregiudizio agli interessi dello Stato; f) per comportamento che produca interruzione o turbamento nella regolarità o nella continuità del servizio e per volontario abbandono del servizio, salvo restando quanto è disposto dall' della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, in ordine alla tutela degli interessi collettivi ed individuali degli impiegati; g) per uso dell'ufficio a fini personali; h) per avere scientemente ecceduto i limiti delle proprie attribuzioni. La sospensione può durare da uno a sei mesi, salvo che non sia altrimenti disposto. L'ufficiale giudiziario, al quale è inflitta la sospensione, non può conseguire l'aumento progressivo del trattamento economico previsto dal primo comma dell' se non siano decorsi due anni dalla data dell'infrazione e subisce un ritardo di due anni nell'aumento periodico previsto dal comma successivo dello stesso : tale ritardo è di tre anni se la sospensione è superiore a tre mesi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-15;1229#art-a-63

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Art. 63 Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari. — Testo vigente | Portale Normativo