Allegato›Capo X
Art. 63
In vigore dal 1 mar 1960
La sospensione disciplinare importa, per tutta la sua durata, la cessazione dall'esercizio delle funzioni e la privazione di ogni retribuzione e di qualsiasi altri trattamento economico, salvo quanto disposto dall'articolo seguente.
La sospensione, oltre che negli altri casi previsti dal presente ordinamento, è inflitta:
a) per particolare gravità dei fatti pur i quali è prevista l'ammenda disciplinare;
b) per qualsiasi infrazione che dimostri riprovevole condotta, difetto di rettitudine o tolleranza di gravi abusi;
c) per denigrazione dell'amministrazione o dei superiori;
d) per inosservanza del segreto di ufficio che abbia prodotto grave danno;
e) per violazione colposa dei doveri di ufficio che abbia recato grave pregiudizio agli interessi dello Stato;
f) per comportamento che produca interruzione o turbamento nella regolarità o nella continuità del servizio e per volontario abbandono del servizio, salvo restando quanto è disposto dall' della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, in ordine alla tutela degli interessi collettivi ed individuali degli impiegati;
g) per uso dell'ufficio a fini personali;
h) per avere scientemente ecceduto i limiti delle proprie attribuzioni.
La sospensione può durare da uno a sei mesi, salvo che non sia altrimenti disposto.
L'ufficiale giudiziario, al quale è inflitta la sospensione, non può conseguire l'aumento progressivo del trattamento economico previsto dal primo comma dell' se non siano decorsi due anni dalla data dell'infrazione e subisce un ritardo di due anni nell'aumento periodico previsto dal comma successivo dello stesso : tale ritardo è di tre anni se la sospensione è superiore a tre mesi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-15;1229#art-a-63