Allegato›Sez. III
Art. 57
In vigore dal 1 mar 1960
Il capo dell'ufficio giudiziario deve trasmettere, per via gerarchica, al Ministero, entro il mese di gennaio di ciascun anno, un rapporto informativo per ogni ufficiale giudiziario in effettivo servizio.
Il rapporto si conclude con il giudizio complessivo di "ottimo", "distinto", "buono", "mediocre", "insufficiente".
Tale giudizio deve essere motivato in base ai seguenti elementi: doti intellettuali e di cultura; qualità morali e di carattere; preparazione e capacità professionali; natura specifica delle attribuzioni; qualità delle prestazioni di servizio e rendimento; capacità organizzativa ed attitudine ad esercitare funzioni direttive; stima e prestigio goduti in ufficio e fuori.
Si deve tenere, altresì, conto di ogni altro elemento che possa concorrere a meglio delineare la personalità dell'ufficiale giudiziario.
All'ufficiale giudiziario, al quale, nell'anno cui si riferisce il rapporto informativo, sia stata inflitta una sanzione disciplinare più grave della censura, non può essere attribuito un giudizio complessivo superiore a "buono".
Qualora per uno o più anni non sia stato possibile compilare il rapporto informativo, il giudizio complessivo è formulato dalla Commissione di vigilanza e di disciplina sulla base degli elementi in possesso degli uffici.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-15;1229#art-a-57