AllegatoSez. III

Art. 52

In vigore dal 1 mar 1960
Per ogni ufficiale giudiziario, dopo l'immissione in possesso, dev'essere compilato, in quadruplice originale, uno Stato matricolare, con l'indicazione dei servizi eventualmente prestati in precedenza allo Stato e ad altri enti pubblici; dei provvedimenti relativi alla nomina, allo stato giuridico e al trattamento economico; dei decreti di riscatto dei servizi non di ruolo e delle decisioni giurisdizionali sugli atti predetti, nonché dello stato di famiglia. Uno dei suddetti originali resta depositato nella cancelleria dell'ufficio a cui l'ufficiale giudiziario è addetto e gli altri tre debbono essere trasmessi, rispettivamente, alla cancelleria della Corte di appello, alla segreteria della Procura generale della Corte di appello e al Ministero. In caso di trasferimento dell'ufficiale giudiziario, l'originale dello stato matricolare custodito presso la cancelleria dell'ufficio al quale era addetto è immediatamente trasmesso alla cancelleria dell'ufficio al quale è stato trasferito. Quando l'ufficiale giudiziario sia trasferito ad un ufficio compreso nel distretto di altra Corte di appello sono trasmessi alla cancelleria di detta Corte ed alla segreteria della rispettiva Procura generale gli originali degli stati matricolari esistenti presso la cancelleria della Corte da cui l'ufficiale giudiziario dipendeva e presso la segreteria della rispettiva Procura generale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-15;1229#art-a-52

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