AllegatoCapo VIII

Art. 48

In vigore dal 1 mar 1960
L'ufficiale giudiziario dirigente coordina e disciplina il lavoro, ripartendolo equitativamente fra gli ufficiali giudiziari con riguardo alle attitudini di ciascuno, e risponde al capo dell'ufficio del regolare funzionamento dei servizi. Egli non è esentato, di regola, dalle normali attribuzioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-15;1229#art-a-48

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Art. 48 Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari. — Testo vigente | Portale Normativo