AllegatoCapo VII

Art. 46

In vigore dal 1 mar 1960
Nei decreti di collocamento in aspettativa devono essere indicati la decorrenza, la causa e la durata del provvedimento, nonché, nel caso di aspettativa per servizio militare o per infermità, la misura dell'assegno spettante all'ufficiale giudiziario. I provvedimenti con i quali si dispone il collocamento in aspettativa o si respinge la domanda dell'ufficiale giudiziario sono annotati nello stato matricolare. Gli ufficiali giudiziari in aspettativa sono soggetti alle norme disciplinari stabilite per quelli in attività di servizio, in quanto applicabili; essi devono comunicare all'ufficio a cui sono addetti la loro dimora e gli eventuali cambiamenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-15;1229#art-a-46

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 46 Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari. — Testo vigente | Portale Normativo