Allegato›Capo VII
Art. 46
In vigore dal 1 mar 1960
Nei decreti di collocamento in aspettativa devono essere indicati la decorrenza, la causa e la durata del provvedimento, nonché, nel caso di aspettativa per servizio militare o per infermità, la misura dell'assegno spettante all'ufficiale giudiziario.
I provvedimenti con i quali si dispone il collocamento in aspettativa o si respinge la domanda dell'ufficiale giudiziario sono annotati nello stato matricolare.
Gli ufficiali giudiziari in aspettativa sono soggetti alle norme disciplinari stabilite per quelli in attività di servizio, in quanto applicabili; essi devono comunicare all'ufficio a cui sono addetti la loro dimora e gli eventuali cambiamenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-15;1229#art-a-46