Art. 48
AllegatoCapo VIII

Art. 48

103 / 189
In vigore dal 1 mar 1960
L'ufficiale giudiziario dirigente coordina e disciplina il lavoro, ripartendolo equitativamente fra gli ufficiali giudiziari con riguardo alle attitudini di ciascuno, e risponde al capo dell'ufficio del regolare funzionamento dei servizi. Egli non è esentato, di regola, dalle normali attribuzioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-15;1229#art-a-48