AllegatoSez. III

Art. 55

In vigore dal 1 mar 1960
Dal fascicolo debbono essere eliminati: a) i provvedimenti disciplinari per qualunque motivo annullati, revocati o riformati d'ufficio o su ricorso dell'ufficiale giudiziario; b) i provvedimenti di sospensione cautelare che, per qualunque motivo, siano stati revocati o siano altrimenti divenuti inefficaci; c) i rapporti informativi ed i giudizi complessivi annullati o riformati d'ufficio o su ricorso degli interessati. In luogo dell'atto o documento eliminato, nel fascicolo deve essere custodita la determinazione del Direttore generale che ne ha disposto l'eliminazione. Questa deve limitarsi a precisare i motivi dell'eliminazione e degli estremi con cui l'atto o documento è indicato nell'indice, escluso ogni riferimento al suo contenuto. Gli estremi della determinazione sono annotati a margine dell'indice del fascicolo personale, nonché a margine dello stato matricolare, se l'atto o documento è ivi menzionato. Gli atti o documenti stralciati vengono conservati in archivio, dal quale non possono essere estratti se non per ordine scritto del Ministro o del Direttore generale dell'organizzazione giudiziaria, che indicherà a quale autorità o ufficio gli atti stessi possono essere comunicati o dati in visione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-15;1229#art-a-55

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Art. 55 Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari. — Testo vigente | Portale Normativo