Allegato›Sez. III
Art. 55
In vigore dal 1 mar 1960
Dal fascicolo debbono essere eliminati:
a) i provvedimenti disciplinari per qualunque motivo annullati, revocati o riformati d'ufficio o su ricorso dell'ufficiale giudiziario;
b) i provvedimenti di sospensione cautelare che, per qualunque motivo, siano stati revocati o siano altrimenti divenuti inefficaci;
c) i rapporti informativi ed i giudizi complessivi annullati o riformati d'ufficio o su ricorso degli interessati.
In luogo dell'atto o documento eliminato, nel fascicolo deve essere custodita la determinazione del Direttore generale che ne ha disposto l'eliminazione. Questa deve limitarsi a precisare i motivi dell'eliminazione e degli estremi con cui l'atto o documento è indicato nell'indice, escluso ogni riferimento al suo contenuto.
Gli estremi della determinazione sono annotati a margine dell'indice del fascicolo personale, nonché a margine dello stato matricolare, se l'atto o documento è ivi menzionato.
Gli atti o documenti stralciati vengono conservati in archivio, dal quale non possono essere estratti se non per ordine scritto del Ministro o del Direttore generale dell'organizzazione giudiziaria, che indicherà a quale autorità o ufficio gli atti stessi possono essere comunicati o dati in visione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-15;1229#art-a-55