Allegato›Capo X
Art. 65
144 / 189In vigore dal 1 mar 1960
La destituzione è inflitta:
a) per atti i quali rivelino mancanza del senso dell'onore e del senso morale;
b) per atti che siano in grave contrasto con i doveri di fedeltà dell'ufficiale giudiziario;
c) per grave abuso di autorità o di fiducia;
d) per dolosa violazione dei doveri di ufficio che abbia recato grave pregiudizio allo Stato, ad enti pubblici o a privati;
e) per illecito uso o distrazione di somme comunque ricevute per ragioni d'ufficio o per connivenza in tali abusi;
f) per richiesta o accettazione di illeciti compensi o benefici in relazione ad attività del proprio ufficio:
g) per gravi atti d'insubordinazione commessi pubblicamente o per eccitamento all'insubordinazione;
h) per istigazione agli atti di cui alla lettera f) dell'.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-15;1229#art-a-65