Allegato›Titolo TERZO
Art. 163
In vigore dal 1 mar 1960
Al personale femminile si applicano le norme per la tutela delle lavoratrici madri. In tal caso l'aiutante, ove si astenga dal lavoro durante i periodi anteriore e successivo al parto stabiliti dalle norme innanzi richiamate, è considerata in congedo straordinario per maternità e ha diritto al trattamento economico previsto dagli .
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-15;1229#art-a-163