AllegatoTitolo TERZO

Art. 163

In vigore dal 1 mar 1960
Al personale femminile si applicano le norme per la tutela delle lavoratrici madri. In tal caso l'aiutante, ove si astenga dal lavoro durante i periodi anteriore e successivo al parto stabiliti dalle norme innanzi richiamate, è considerata in congedo straordinario per maternità e ha diritto al trattamento economico previsto dagli .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-15;1229#art-a-163

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo