Allegato›Capo II
Art. 167
In vigore dal 1 feb 1991
1. Gli aiutanti ufficiali giudiziari sono retribuiti:
a) mediante proventi costituiti dai diritti di notificazione sugli atti e commissioni inerenti al loro ufficio, anche se le relative prestazioni siano compiute direttamente dall'ufficiale giudiziario;
b) con la terza parte della percentuale di cui all', numero 2. Detta quota è a carico degli ufficiali giudiziari;
c) con i diritti relativi agli atti di protesto da loro effettuati.
2. L'importo dei diritti e delle indennità recuperati spettanti agli aiutanti ufficiali giudiziari deve essere ripartito insieme con gli altri proventi riscossi nel mese; la percentuale di cui al comma 1 spetta all'aiutante che abbia prestato effettivo servizio nell'ultimo giorno del bimestre cui si riferisce la percentuale stessa.
3. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli e degli articoli da 141 a 145.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-15;1229#art-a-167