AllegatoCapo II

Art. 167

In vigore dal 1 feb 1991
1. Gli aiutanti ufficiali giudiziari sono retribuiti: a) mediante proventi costituiti dai diritti di notificazione sugli atti e commissioni inerenti al loro ufficio, anche se le relative prestazioni siano compiute direttamente dall'ufficiale giudiziario; b) con la terza parte della percentuale di cui all', numero 2. Detta quota è a carico degli ufficiali giudiziari; c) con i diritti relativi agli atti di protesto da loro effettuati. 2. L'importo dei diritti e delle indennità recuperati spettanti agli aiutanti ufficiali giudiziari deve essere ripartito insieme con gli altri proventi riscossi nel mese; la percentuale di cui al comma 1 spetta all'aiutante che abbia prestato effettivo servizio nell'ultimo giorno del bimestre cui si riferisce la percentuale stessa. 3. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli e degli articoli da 141 a 145.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-15;1229#art-a-167

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Art. 167 Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari. — Testo vigente | Portale Normativo