Allegato
Art. 172
In vigore dal 1 ago 1975
L'organico dei coadiutori è fissato in millecinquecento unità.
L'organico dei singoli uffici è determinato con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.
Il personale amanuense degli ufficiali giudiziari che alla data del 31 maggio 1974 era in servizio negli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti istituiti presso gli uffici giudiziari, è inquadrato nell'organico dei coadiutori con decreto del Ministro per la grazia e giustizia di concerto col Ministro per il tesoro, purchè il personale stesso sia in possesso di tutti i requisiti prescritti per la categoria dei coadiutori ad eccezione del titolo di studio e dei limiti di età.
I presidenti delle corti di appello accertano gli elementi di cui al comma precedente.
Note all'articolo
- La L. 12 luglio 1975, n. 322 ha disposto (con l'art. 6) l'introduzione del Titolo IV, degli artt. da 172 a 178 con la conseguente rinumerazione degli articoli successivi che vengono ricompresi nel Titolo V.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-15;1229#art-a-172