Art. 294

In vigore dal 1 gen 1960
In tutti i locali sotterranei dove si trovino materie facilmente infiammabili è vietata l'illuminazione con lampade a fiamma libera non protetta.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-294

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Art. 294 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo