Art. 298
In vigore dal 1 gen 1960
Ai fini delle idoneità di cui al precedente articolo, gli esplosivi da mina, gli accessori detonanti ed i mezzi di accensione sono classificati in comuni o di sicurezza contro il grisù e le polveri infiammabili.
Quelli comuni si distinguono in esplosivi da impiegarsi soltanto in lavori a cielo aperto ed esplosivi ammessi anche nei lavori in sotterraneo.
Sono considerati mezzi di accensione:
a) le micce non detonanti;
b) gli accenditori delle micce e gli accenditori elettrici senza capsula detonante;
c) le macchine di accensione elettrica (esploditori).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-298