Art. 298

Art. 298

284 / 697
In vigore dal 1 gen 1960
Ai fini delle idoneità di cui al precedente articolo, gli esplosivi da mina, gli accessori detonanti ed i mezzi di accensione sono classificati in comuni o di sicurezza contro il grisù e le polveri infiammabili. Quelli comuni si distinguono in esplosivi da impiegarsi soltanto in lavori a cielo aperto ed esplosivi ammessi anche nei lavori in sotterraneo. Sono considerati mezzi di accensione: a) le micce non detonanti; b) gli accenditori delle micce e gli accenditori elettrici senza capsula detonante; c) le macchine di accensione elettrica (esploditori).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-298