Art. 293
In vigore dal 1 gen 1960
Le stazioni interne dei pozzi e dei piani inclinati di estrazione e gli impianti fissi che necessitano di sorveglianza debbono essere illuminati con lampade elettriche fisse o con lampade a fiamma protetta.
Le protezioni di vetro delle lampade fisse debbono essere difese contro rotture accidentali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-293