Art. 293

In vigore dal 1 gen 1960
Le stazioni interne dei pozzi e dei piani inclinati di estrazione e gli impianti fissi che necessitano di sorveglianza debbono essere illuminati con lampade elettriche fisse o con lampade a fiamma protetta. Le protezioni di vetro delle lampade fisse debbono essere difese contro rotture accidentali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-293

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Art. 293 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo