Art. 290

In vigore dal 1 gen 1960
Chiunque accede ai sotterranei delle miniere deve essere munito di lampada accesa portatile e, quando faccia uso di lampada a fiamma libera, anche del relativo mezzo di accensione. La stessa norma vale per le cave non raggiunte da luce naturale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-290

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 290 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo