Art. 289

In vigore dal 1 gen 1960
I locali in superficie destinati a deposito di sostanze esplosive o infiammabili o dove si possono sviluppare gas e vapori infiammabili, devono essere muniti di impianto fisso di illuminazione elettrica antideflagrante.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-289

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Art. 289 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo