Art. 285
In vigore dal 1 gen 1960
In due giorni di lavoro consecutivi di ogni settimana deve essere misurata la temperatura dell'aria nei vari cantieri di lavoro facendosi uso di termometro a bulbo asciutto o di altro indicatore riconosciuto idoneo, ed i dati relativi devono essere riportati in registro.
Se si constata in un cantiere una temperatura di 30° C, o più, il rilevamento della temperatura nello stesso cantiere deve essere eseguito tutti i giorni di lavoro.
Su istanza del direttore, è consentita deroga ai disposto di cui al presente articolo, primo comma, per l'intero sotterraneo, o parte di esso, quando l'ingegnere capo abbia riconosciuto che le temperature raggiunte siano costantemente discoste e più basse dei limiti di temperatura considerati all', o di quelli eventualmente modificati per il disposto dell'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-285