Art. 281

In vigore dal 1 gen 1960
Nei cantieri del sotterraneo di una miniera, sono consentiti lavori per la durata normale di otto ore, soltanto quando la temperatura, dell'aria, misurata nel turno più numeroso con termometro a bulbo asciutto, non superi i 32° C. Nei cantieri dove la temperatura dell'aria, misurata nel modo anzidetto, sia compresa fra 32° C e 35° C, la permanenza degli operai deve essere limitata a cinque ore al giorno, salvo che una ulteriore permanenza non si renda necessaria per lavori temporanei ai fini della sicurezza. In tale caso gli operai non possono rifiutare la loro opera. La limitazione di lavoro a cinque ore giornaliere è disposta quando la temperatura è stata riscontrata per due giorni di lavoro consecutivi entro i limiti previsti. Se la temperatura dell'aria misurata nei modi anzidetti supera i 35° C, il personale può essere impiegato soltanto per fronteggiare situazioni di pericolo o per altre gravi ragioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-281

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 281 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo