Art. 278

In vigore dal 1 gen 1960
Quando gli operai avvertono malessere, causato da deficienza o inquinamento dell'aria; devono abbandonare il lavoro e darne immediato avviso al sorvegliante.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-278

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Art. 278 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo