Art. 278

Art. 278

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In vigore dal 1 gen 1960
Quando gli operai avvertono malessere, causato da deficienza o inquinamento dell'aria; devono abbandonare il lavoro e darne immediato avviso al sorvegliante.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-278