Art. 277

In vigore dal 1 gen 1960
Gli operai che constatino una interruzione prolungata od a lira irregolarità notevole nei circuiti di ventilazione devono informarne subito il capo servizio o il sorvegliante che provvede a dare le opportune disposizioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-277

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Art. 277 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo