Art. 273

In vigore dal 1 gen 1960
Quando nelle gallerie di carreggio occorre procedere alla installazione di porte di ventilazione, esse devono essere in numero non inferiore a due, in modo che, durante il passaggio dei convogli, ve ne sia sempre almeno una chiusa. Se attraverso le porte di ventilazione si svolge intenso traffico e l'apertura di una porta può pregiudicare la ventilazione di una parte importante del sotterraneo, si devono installare più porte ed adottare misure o dispositivi tali da consentire che esse non siano tutte aperte contemporaneamente. Nel caso di tende usate in sostituzione di porte, il loro numero e spaziamento deve essere sufficiente per consentire che in qualsiasi circostanza due almeno di esse restino chiuse. Le comunicazioni dirette fra vie principali di entrata e di uscita d'aria, che per esigenze di lavoro non possono essere sbarrate in modo permanente, devono essere munite di doppie porte che, con i relativi telai, devono essere costruite con materiale incombustibile.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-273

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Art. 273 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo