Art. 271
In vigore dal 1 gen 1960
Le porte predisposte per far fronte a particolari evenienze, per il rapido isolamento di scomparti o settori della miniera soggetti a fuochi e quelle di soccorso destinate a preservare da pericoli di invasioni o esplosioni di grisù devono restare normalmente aperte ed essere provviste di dispositivi atti ad impedirne una manovra incontrollata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-271