Art. 270

In vigore dal 1 gen 1960
Le porte di ventilazione, destinate a dirigere o ripartire la corrente d'aria nel sotterraneo, devono essere di regola chiuse ed installate in modo da aprirsi contro il senso della corrente d'aria o da potersi chiudere automaticamente. L'uso di tende in sostituzione di porte è consentito in quei luoghi nei quali l'installazione di porte non sia tecnicamente conveniente, ovvero in caso di momentaneo indispensabile ripiego. Quando, in dipendenza di modifiche del circuito di areazione, una porta, di ventilazione deve essere temporaneamente esclusa, essa deve essere distaccata dai cardini. Tale norma non si applica alle porte blindate.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-270

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Art. 270 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo