Art. 265

In vigore dal 24 giu 1984
Le vie per le quali gli operai accedono normalmente al sotterraneo e ne escono devono essere di entrata d'aria. Tale norma non si applica per il personale addetto ai servizi che si svolgono nelle gallerie o nei pozzi di riflusso e negli altri casi autorizzati dall'ingegnere capo.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-265

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Art. 265 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo