Art. 265
253 / 697In vigore dal 24 giu 1984
Le vie per le quali gli operai accedono normalmente al sotterraneo e ne escono devono essere di entrata d'aria.
Tale norma non si applica per il personale addetto ai servizi che si svolgono nelle gallerie o nei pozzi di riflusso e negli altri casi autorizzati dall'ingegnere capo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-265