Art. 265

Art. 265

253 / 697
In vigore dal 24 giu 1984
Le vie per le quali gli operai accedono normalmente al sotterraneo e ne escono devono essere di entrata d'aria. Tale norma non si applica per il personale addetto ai servizi che si svolgono nelle gallerie o nei pozzi di riflusso e negli altri casi autorizzati dall'ingegnere capo.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-265