Art. 264

In vigore dal 1 gen 1960
Quando a seguito delle analisi e degli accertamenti di cui all'articolo precedente, o di nuove esigenze manifestatesi nell'esercizio della miniera le condizioni di idoneità dell'atmosfera del sotterraneo non siano o non possano più essere soddisfatte, l'ingegnere capo, sentito il direttore, dispone le misure per il ripristino delle condizioni di idoneità dell'atmosfera, fissa un termine per l'attuazione del provvedimento e prescrive l'adozione di misure cautelative per la sicurezza immediata e la salute dei lavoratori.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-264

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Art. 264 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo