Art. 269
In vigore dal 1 gen 1960
La misura di cui all'articolo precedente è estesa alle riservette di esplosivi autorizzate.
Tale norma non si applica alle riservette contenenti non più di 50 kg di esplosivo, in miniere non soggette alla disciplina di cui ai titoli X, XI e XII.
Tuttavia l'ingegnere capo, avuto riguardo all'ubicazione della riservetta ed alle caratteristiche della ventilazione e del giacimento, può imporne l'applicazione quando le esigenze della sicurezza lo richiedano.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-269