Art. 292
In vigore dal 1 gen 1960
All'uscita dei sotterranei le lampade di sicurezza devono essere restituite al lampista il quale le rileva e segnala gli eventuali guasti.
Chi non riporta al lampista la stessa lampada che da questi ha ricevuto deve informarlo sulle cause della sostituzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-292