Art. 291

In vigore dal 1 gen 1960
Ogni lampada di sicurezza deve essere munita di un numero di contrassegno. All'atto del ritiro della lampada deve essere segnato il nome del destinatario. La rispondenza fra il destinatario ed il numero della lampada a lui assegnata nell'elenco tenuto dal lampista, è accertata, a mezzo di controlli eseguiti da agenti designati dalla direzione, dopo la consegna della lampada e prima della discesa in sotterraneo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-291

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Art. 291 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo