Art. 297

In vigore dal 1 gen 1960
Nelle miniere e nelle cave è vietato impiegare esplosivi da mina, accessori detonanti e mezzi di accensione non compresi tra quelli riconosciuti dal Ministero dell'interno ai sensi dell' del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e riconosciuti idonei per lo impiego minerario dal Ministro per l'industria ed il commercio.
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Art. 297 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo