Art. 299

In vigore dal 1 gen 1960
È istituito presso il Ministero dell'industria e del commercio l'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei per l'impiego minerario dallo stesso Ministero. Nell'elenco sono indicate le denominazioni degli esplosivi, accessori detonanti e mezzi di accensione nonché i nomi delle rispettive ditte produttrici. L'elenco è approvato con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-299

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Art. 299 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo