Art. 290

Art. 290

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In vigore dal 1 gen 1960
Chiunque accede ai sotterranei delle miniere deve essere munito di lampada accesa portatile e, quando faccia uso di lampada a fiamma libera, anche del relativo mezzo di accensione. La stessa norma vale per le cave non raggiunte da luce naturale.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-290