Art. 199

In vigore dal 1 gen 1960
Nella trazione con funi o con catene continue si debbono applicare apparecchi di sicurezza contro la possibilità di fuga dei vagonetti in caso di distacco del mezzo di trazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-199

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