Capo III

Art. 197

In vigore dal 1 gen 1960
Alla sommità ed alle stazioni intermedie dei piani inclinati devono essere, installati dispositivi di arresto o di sbarramento da azionarsi dagli operai addetti alla manovra dei vagonetti in modo che sia impedita la entrata accidentale di questi sul piano inclinato. Alla base di ogni piano inclinato deve essere predisposto un riparo per il personale addetto alla manovra dei vagonetti contro il pericolo di fughe.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-197

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Art. 197 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo