Art. 195

In vigore dal 1 gen 1960
Le teste motrici dei nastri trasportatori, se non sono vigilate dal personale, devono essere corredate da dispositivo automatico di arresto per lo slittamento del nastro sul tamburo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-195

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Art. 195 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo