Art. 195

In vigore dal 1 gen 1960
Le teste motrici dei nastri trasportatori, se non sono vigilate dal personale, devono essere corredate da dispositivo automatico di arresto per lo slittamento del nastro sul tamburo.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-195

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