Capo II
Art. 190
In vigore dal 1 gen 1960
L'inclinazione dei piani di stazione e dei posti di carico e scarico deve essere limitata in modo da impedire movimenti spontanei dei vagonetti.
È vietata la circolazione di vagonetti isolati spinti a mano su vie aventi pendenza superiore al 10 per mille. Per brevi tratti è consentita la pendenza, massima del 15 per mille.
Per i treni di vagonetti scorrenti per gravità è fatto obbligo di adottare impianti fissi di frenatura od altri dispositivi automatici atti ad arrestarne o limitarne la corsa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-190