Art. 187

In vigore dal 24 giu 1984
I gas di scappamento non diluiti di un mezzo da miniera azionato da motore a combustione interna in servizio in sotterraneo devono essere esaminati, per la loro composizione chimica, con motore in marcia a velocità massima e a pieno carico ed a velocità ridotta e a vuoto, almeno ogni trimestre. Quando tali gas rivelano all'analisi o ad un indicatore a lettura diretta percentuali volumetriche di ossido di carbonio superiori all'1,5 per mille, il mezzo deve essere escluso dal servizio in sotterraneo.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-187

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Art. 187 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo