Art. 184

In vigore dal 1 gen 1960
Le locomotive devono essere provviste di dispositivo di blocco atto ad impedire la messa in moto. Lo sblocco deve essere possibile solo a mezzo di attrezzi speciali da custodirsi dalle persone autorizzate ad usarli. È fatto divieto al conducente di mettere o mantenere in marcia la locomotiva stando fuori dal posto di guida, ai meno che non sia provvista di telecomando. Il conducente non deve abbandonare la locomotiva, se non dopo aver azionato i dispositivi di blocco ed i freni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-184

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Art. 184 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo